Non tutte le nuove tecnologie sono rispettose dell'uomo e dell'ambiente che a lui serve per vivere. L'Associazione Comitato a Tutela dei Diritti Imola, vuole riempire un vuoto di informazione, valutare le nuove scoperte e l'impatto che avranno sulla qualità della nostra vita, nonché eventuali rischi per la nostra salute ad esse connessi

Statuto

Denominazione e sede

  • Art. 1 ) E' costituita - con sede in Imola - un'Associazione senza personalità giuridica denominata "COMITATO A TUTELA DEI DIRITTI".

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2045 .
Scopo

  • Art. 2 ) Tale Associazione , senza fini di lucro , opererà in ogni ambito esclusivamente nell'intendimento di promuovere la conoscenza delle norme ed il rispetto dei diritti e degli interessi collettivi delle persone nei loro aspetti istituzionali , giuridici e sociali attraverso iniziative ed attività dirette ad assicurarne il soddisfacimento .

Essa esclude la remunerazione degli Associati sotto qualsiasi forma , stabilisce l’elettività e la gratuità delle cariche associative e la gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti
( ex Art. 3 della legge regionale 31 / 05 / 1993 n. 26 ).
Tutto questo , senza distinzioni di sesso , razza o Religione ed avvalendosi della collaborazione di Enti , Istituzioni , Media , Consulenti qualificati e privati cittadini disponibili a fornire collaborazione gratuita .
Associati

  • Art. 3 ) Potranno far parte dell'Associazione sia singole persone fisiche che Fondazioni, Enti o Istituzioni qualora si riconoscano pienamente nei principi che ispirano il presente Statuto .

I Soci si dividono in “Soci Ordinari” e “Soci Aggregati”: sono “Soci Aggregati” coloro i quali godono dei servizi associativi per una durata ben delimitata ma prolungabile . Le domande di ammissione a Soci Ordinari dovranno essere indirizzate all'Esecutivo presso la Sede Legale e l'ammissione sarà decisa - ad inappellabile giudizio dello stesso Organo - non prima di 3 mesi e non oltre 12 mesi dalla data della domanda .
L'Associazione non prevede una quota associativa obbligatoria e predeterminata come entità lasciando ad ogni Socio , libertà di contribuire liberamente a seconda delle proprie disponibilità .

  • Art. 4 ) La qualità di Associato si perde per morte , recesso o esclusione .

Il recesso volontario è libero e consentito in ogni momento .
L'esclusione è deliberata ed attuata a giudizio motivato ma inappellabile dell’Esecutivo nei confronti di coloro che non abbiano rispettato le norme statutarie o che comunque - col loro operato - abbiano arrecato danno al buon nome dell'Associazione .
Organi dell’Associazione

  • Art. 5 ) Gli organi dell'Associazione , sono :

a ) Assemblea Soci
b ) Esecutivo
c ) Presidente
d ) Collegio dei Revisori
Assemblea

  • Art. 6 ) L'Assemblea é l'Organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli

Associati . Le Associazioni , Fondazioni o Enti vi partecipano a mezzo del loro legale rappresentante o di persona a tal scopo designata per iscritto .

  • Art . 7 ) Le Assemblee sociali possono essere ordinarie o straordinarie.

I compiti dell'Assemblea ordinaria degli Associati , sono :
- a ) Elaborare e indicare le linee e le attività dell'Associazione .
- b ) Fissare il numero dei membri dell'Esecutivo e provvedere alla loro nomina .
- c ) Eleggere il Presidente
 d ) Eleggere il collegio dei Revisori .
- e ) Approvare , ogni anno , entro 60 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, il bilancio di chiusura e quello di previsione .
L'Assemblea straordinaria degli Associati , può deliberare su :
- a ) Modifiche dello Statuto .
- b ) Scioglimento dell'Associazione .
- c ) Decidere eventuali proroghe della durata dell'Associazione , cambiamenti della Sede Sociale , istituire o sopprimere eventuali Sedi secondarie .

  • Art. 8 ) L'Assemblea é convocata dal Presidente mediante lettera spedita al domicilio o alla sede degli Associati almeno 10 giorni prima della data fissata oppure a mezzo affissione nei locali della Sede sociale almeno 20 giorni prima della stessa data .

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da almeno un quinto dei Soci mediante domanda scritta e motivata al Presidente il quale - entro e non oltre 20 giorni - deve procedere alla convocazione .
La convocazione deve sempre specificare l'ordine del giorno.
L'Assemblea elegge un Pres. di Assemblea ed un Segretario verbalizzante.
In prima convocazione , l'Assemblea sarà valida quando sarà presente la metà più uno degli Associati . In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Fra prima e seconda convocazione devono intercorrere non meno di ventiquattro ore .
L'Assemblea delibera validamente mediante il voto della maggioranza dei presenti, fatto salvo il rispetto dei quozienti più alti previsti dall'Art. 21 del C. C. per le delibere da esso indicate.
Esecutivo

  • Art. 9 ) L'Attività del Comitato è coordinata dall'Esecutivo composto da cinque, sette, o nove membri : l’Esecutivo viene nominato , a maggioranza , dall'Assemblea degli Associati e - di diritto - vi partecipano i Soci Ordinari .

L’Esecutivo nomina , fra i propri componenti , a maggioranza di voti , il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere . L’Esecutivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

  • Art. 10 ) I compiti dell’Esecutivo , sono :

- Curare l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria .
- Deliberare riguardo organizzazione e funzionamento dell’Associzione .
- Elaborare idee o attività , rivolte al conseguimento degli scopi statutari , da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Soci .
- Svolgere mansioni di controllo e coordinamento su tutta l’attività dell’Associazione espletando gli adempimenti che questo comporta o delegandone l’esecuzione .
- Compilare, ogni anno, i bilanci consuntivi e preventivi e relazione scritta sui medesimi.
L’Esecutivo é presieduto dal Presidente e - in sua assenza - dal Vicepresidente o da un membro dell'Esecutivo designato , di volta in volta , dai Consiglieri presenti : le riunioni si intendono valide quando é fisicamente presente la metà più uno dei componenti .
In caso di votazioni paritarie , prevale la tesi espressa dal Presidente o dal facente funzioni . La convocazione può essere fatta tramite lettera o per via breve con almeno 7 giorni di anticipo comunicando sempre l'ordine del giorno che dovrà essere pure esposto in Sede . Per una costante informazione dei Soci , un prospetto riassuntivo delle delibere adottate deve parimenti essere esposto in Sede .
I Soci possono assistere - senza limitazioni di numero e con facoltà di parola - ai lavori dell’Esecutivo: proposte o proteste da loro avanzate, devono essere esaminate e discusse .
In caso di cessazione di uno o più membri dell’Esecutivo , il numero sarà integrato con la cooptazione dei Soci non eletti con maggior numero di voti : ove questo non sia possibile , l'Assemblea Soci deve essere chiamata per rinnovare l'intero Esecutivo entro 180 giorni .
Presidente

  • Art. 11 ) Il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione , deve :

- Convocare e presiedere le riunioni dell’Esecutivo .
- Firmare atti o documenti ufficiali dell'Associazione qualunque sia la loro natura .
- In caso d'impedimento , il Presidente può delegare i suoi poteri al Vicepres. o - in sua
assenza - ad un membro dell’Esecutivo.
Collegio dei Revisori

  • Art. 12 ) Il Collegio dei Revisori é costituito da tre membri - anche non Soci - eletti dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed i membri possono essere rieletti .

Il Collegio dei Revisori elegge - al suo interno - un Presidente ed ha il compito di controllare la gestione economica dell'Associazione con libero accesso a qualsiasi documento contabile ed é invitato permanente alle riunioni dell’Esecutivo .
Il Collegio dei Revisori dovrà esprimere il suo parere sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dall'Esecutivo , effettuare eventuali rilievi e fornire tutti i consigli ritenuti utili per una sempre più corretta amministrazione e contabilità .
Amministrazione , patrimonio e gestione

  • Art. 13 ) L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili eventualmente previste dalla legge nonché i seguenti libri :

Libro degli associati
Riunioni Assemblea Soci
Riunioni Esecutivo
Riunioni Collegio Sindaci Revisori.
- L'esercizio amministrativo va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il patrimonio dell'Associazione é costituito da :
Fondo di dotazione versato dai Soci fondatori all'atto della costituzione .
Quote associative volontarie degli Associati .
Eventuali donazioni , lasciti o contributi volontari di Terzi .
Da proventi di attività volontarie svolte - a sostegno - da Soci o simpatizzanti .
Da beni acquistati con propri mezzi o avuti in donazione .
- Alle spese di gestione sarà fatto fronte unicamente con il patrimonio dell'Associazione o con prestito infruttifero dei Soci e - non essendovi finalità di lucro - ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per il miglioramento e potenziamento dell'attività dell'Associazione.
Scioglimento dell'Associazione

  • Art. 14 ) Qualora si presentino ragioni tali da giustificare lo scioglimento , l’Esecutivo potrà proporlo all'Assemblea dei Soci i quali , con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati , potranno deliberare la cessazione dell'Associazione devolvendone il patrimonio ad altre operanti con simili finalità .
  • Art. 15 ) Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto , si fa riferimento alle norme del Codice Civile attinenti Associazioni non riconosciute .


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